(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 3 del 14 gennaio 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Esercizio provvisorio 1. La giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'Art. 61, ultimo comma dello statuto, dell'Art. 12 della legge regionale n. 3/2002 e dell'Art. 8 del decreto legislativo n. 76/2000 a gestire provvisoriamente fino al 31 gennaio 2005, il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2005 secondo gli elaborati contabili concernenti detto esercizio finanziario, approvati dalla giunta regionale con deliberazione n. 1134/C del 22 novembre 2003, con le disposizioni e modalita' previste nel relativo progetto di legge all'esame del consiglio regionale. 2. L'autorizzazione e' estesa, per identico periodo, ai bilanci, allegati a quello regionale, delle aziende per il diritto allo studio universitario di L'Aquila, Teramo e Chieti, dell'Agenzia regionale per i servizi di svilupo agricolo (ARSSA), dell'Azienda di promozione turistica regionale (APTR) e dell'agenzia regionale per l'informatica e la telematica (ARIT) ai sensi degli artt. 12 e 47 della legge regionale n. 3/2002 e dell'Art. 12 del decreto legislativo n. 76/2000. 3. L'autorizzazione e' estesa, altresi', per identico periodo, al bilancio del consiglio regionale. 4. La gestione in via provvisoria del bilancio e' consentita limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo.