(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
              Regione Abruzzo n. 3 del 14 gennaio 2005)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Esercizio provvisorio
    1.  La  giunta  regionale  e' autorizzata, ai sensi dell'Art. 61,
ultimo  comma  dello  statuto,  dell'Art. 12 della legge regionale n.
3/2002  e  dell'Art.  8  del decreto legislativo n. 76/2000 a gestire
provvisoriamente  fino  al 31 gennaio 2005, il bilancio di previsione
della  Regione per l'esercizio finanziario 2005 secondo gli elaborati
contabili  concernenti  detto  esercizio finanziario, approvati dalla
giunta  regionale  con  deliberazione n. 1134/C del 22 novembre 2003,
con  le  disposizioni  e  modalita' previste nel relativo progetto di
legge all'esame del consiglio regionale.
    2.  L'autorizzazione e' estesa, per identico periodo, ai bilanci,
allegati a quello regionale, delle aziende per il diritto allo studio
universitario  di  L'Aquila,  Teramo e Chieti, dell'Agenzia regionale
per i servizi di svilupo agricolo (ARSSA), dell'Azienda di promozione
turistica regionale (APTR) e dell'agenzia regionale per l'informatica
e  la  telematica  (ARIT)  ai  sensi  degli artt. 12 e 47 della legge
regionale  n.  3/2002  e  dell'Art.  12  del  decreto  legislativo n.
76/2000.
    3. L'autorizzazione e' estesa, altresi', per identico periodo, al
bilancio del consiglio regionale.
    4.  La  gestione  in  via  provvisoria del bilancio e' consentita
limitatamente  ad  un  dodicesimo  della  spesa  prevista  da ciascun
capitolo.